giovedì 14 febbraio 2008

COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007, convertito il legge 2 ottobre 2007, le sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico
Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l
ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l
ammenda tra 800 e 3.200 euro e arresto da 3 mesi a 1 anno. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 3 mesi a 1 anno . Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
E il veicolo?In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.
E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni). Casi di revoca della patente di guida Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.Nel caso di incidente stradaleQuando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto) b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate
GUIDA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI
L'art.187 del codice della strada sancisce che e' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.Lo stesso articolo prevede specifiche sanzioni, inasprite dal recente decreto legge 117/07, entrato in vigore il 4/8/07 e convertito nella legge 160/07 valida dal 4/10/07.Le nuove sanzioniLa guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punita con un'ammenda da 1000 a 4000 euro ed arresto fino a tre mesi.(*) La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, con restituzione condizionata all'esito di una visita medica.In caso di recidiva in un biennio oppure se il reato e' commesso da un conducente di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, scatta la revoca della patente.Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un indicente stradale le pene suddette sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.(*) Nella prima versione del decreto 117/07, valida dal 4/8 al 3/10/07, per questa violazione era prevista, come alternativa all'arresto e su richiesta dell’imputato, l’obbligo di svolgere un’attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. Questa disposizione e' stata eliminata in fase di conversione in legge.
La procedura La Polizia stradale puo' sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, attraverso apparecchi che consentono di effettuare test “anti-droga” (come il kit “triage” , il “drug wipe”, il “cozart”, etc.). In caso di esito positivo oppure quando l'agente ha motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente puo' essere accompagnato presso strutture sanitarie per effettuare le analisi necessarie tramite prelievo di campioni di liquidi biologici e per la relativa visita medica. Stessa cosa avviene in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. Se la prima prova è positiva ma l'esito delle analisi successive non è immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Polizia può disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni Il prefetto, sulla base dei risultati delle analisi, può inoltre disporre la revisione della patente, ovvero può obbligare il conducente a sottoporsi a visita medica per accertare il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge. In caso gli accertamenti abbiano esito positivo scattano comunque le sanzioni già dette, dopo un procedimento penale davanti al giudice. Anche i provvedimenti che riguardano il mezzo (fermo amministrativo) vengono applicati a seguito di sentenza. In via cautelativa, però, come misura estrema da adottare in casi di urgenza per evitare altri reati, può essere disposto un sequestro preventivo.Il Ministero dell'Interno, con circolare del 20/8/07 (n.300/A/1/26352/101/3/3/9) ha precisato al riguardo che il sequestro può essere adottato quando si sia rivelato impossibile affidare il veicolo a terzi. Esso può essere evitato, infatti, affidando il veicolo a persona idonea a condurlo diversa dal conducente, sia nel caso in cui essa sia presente a bordo dello stesso sia che risulti prontamente reperibile anche su indicazioni del conducente. La confisca può essere evitata anche nel caso in cui il trasgressore, a sue spese, possa far intervenire un mezzo di soccorso o altro mezzo idoneo al recupero del proprio veicolo. Nei casi in cui il reato sia compiuto con un ciclomotore o un motociclo, invece, il sequestro preventivo e' sempre attuabile, come sancito dall'art.213 comma 2 sexies del c.d.s.Per quanto riguarda la sospensione della patente, si applicano le disposizioni relative alla “sospensione a seguito di ipotesi di reato”, disciplinate dall'art.223 del c.d.s.
Il conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti e' soggetto e' soggetto ad una sanzione variabile da 2.500 a 10.000 euro. Se tale violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale il cui il conducente sia coinvolto la sanzione varia da 3.000 a 12.000 euro. La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da sei mesi a due anni (con l'obbligo di visita medica) e del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di reiterazione in un biennio scatta la revoca della patente.Fondo contro l'incidentalità notturna In fase di conversione in legge del d.l.117/07, quindi con valore dal 4/10/07, e' stata disposta l'applicabilita' di una sanzione aggiuntiva di 200 euro nel caso in cui vengano violate le norme di cui sopra (art.187 c.d.s.) nella fascia oraria notturna, ovvero dalle ore 20 alle ore 7 del giorno dopo. Le sanzioni aggiuntive vanno ad alimentare un fondo contro l'incidentalità notturna finanziato anche dallo Stato con una spesa a bilancio di 500.000 euro l'anno (per ora previsti per il triennio 2007/2009), pensato per contrastare questi fenomeni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione il Ministero dell'Economia dovrà emanare, a tal proposito, un decreto attuativo che definisca le regole di gestione di detto fondo.

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